Correttivo: approvate definitivamente le modifiche al D.lgs. n. 36/2023 (codice dei contratti pubblici)

Il Correttivo al Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è stato approvato dal Consiglio dei ministri n. 109 del 23 dicembre ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025.

Le modifiche introdotte dal correttivo hanno l’obiettivo, perlomeno è questo l’intento del legislatore, di rispondere alle criticità emerse nel primo anno di applicazione del nuovo Codice.

Il tempo dirà se le modifiche introdotte avranno, concretamente, un impatto migliorativo sulla gestione degli appalti pubblici.

Il correttivo approvato modifica 76 articoli del Codice, ne aggiunge 3 e prevede, inoltre, l’inserimento di 3 nuovi allegati.

Le modifiche più rilevanti riguardano:

  • l’equo compenso;
  • il meccanismo di revisione dei prezzi;
  • la digitalizzazione dei contratti pubblici e BIM;
  • tutela della micro, piccole e medie imprese (MPMIP)
  • le tutele lavoristiche;
  • la qualificazione delle stazioni appaltanti.

In questa primo approfondimento delle principali novità, analizzeremo quella relativa alla digitalizzazione dei contratti pubblici, il decreto contiene, infatti, nuove regole per:

  • accelerare e semplificare il funzionamento del casellario informatico;
  • semplificare le modalità di accesso e l’operatività del FVOE;
  • chiarire le regole sulla certificazione delle piattaforme utilizzate dalle stazioni appaltanti per collegarsi alle Banche dati ANAC;
  • prevedere la suddivisione di compiti tra il RUP e il personale delle stazioni appaltanti ai fini del caricamento dei dati sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
  • razionalizzare tutti i requisiti tecnici per la redazione in modalità digitale dei documenti di programmazione, progettazione ed esecuzione dell’opera;
  • ridefinire termini e regole per l’utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni BIM.

Obbligo del BIM

Il Correttivo conferma, quindi, l’obbligo del BIM a decorrere dal 1° gennaio 2025 negli appalti pubblici per la progettazione e realizzazione di lavori di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti.

La soglia, in precedenza posta a un importo a base di gara di 1 milione di euro alla stima del costo presunto dei lavori, viene elevata, ora, a 2 milioni di euro.

Conclusioni e suggerimenti

Tutti gli operatori coinvolti, sia nella fase di progettazione, sia nella fase di esecuzione di un’opera pubblica dovranno, quindi, adoperarsi affinché i loro sistemi di gestione BIM siano basati e conformi alla varie nor-me internazionali esistenti, quali: la ISO 9001, la UNI EN ISO 19650 per l’organizzazione e la digitalizza-zione delle informazioni relative all’edilizia e alle opere di ingegneria civile, la UNI 11337 per la gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni, ed alla UNI EN ISO 16739 per la standardizzazione e la condivisione dei dati fra gli operatori del settore dei lavori pubblici.

Uno strumento utile, soprattutto per i professionisti che effettuano progettazioni (singoli o riuniti in forme giuridiche come le STP o le società di engineering) potrebbe essere rappresentato dalla certificazione del proprio Sistema di Gestione BIM (SGBIM) da parte di un organismo di certificazione terzo secondo la nor-ma UNI/PdR 74.

Un sistema di gestione BIM correttamente implementato, infatti, è finalizzato a migliorare l’efficienza del processo digitalizzato di programmazione, progettazione, produzione, esercizio e manutenzione, ed eventuale dismissione dell’asset immobile grazie alla competenza specifica delle figure professionali dedicate al BIM (es. BIM Specialist o BIM Manager) e supportato dall’Information Management.

Per ulteriori approfondimenti, leggasi il precedente articolo: Il Sistema di Gestione BIM (SGBIM) e la stretta correlazione con la UNI/PdR 74:2019 – Giava Consulting

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