

Il 1° Luglio 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 36/2023, conosciuto anche come “nuovo Codice dei Contratti Pubblici”. L’Articolo 43 del nuovo codice unifica tutte le direttive precedenti sull’applicazione del Building Information Modeling all’interno dei procedimenti pubblici ed introduce alcune significative novità.
Dal 1° gennaio 2025 diventerà obbligatorio l’utilizzo del BIM su appalti con importo a base di gara superiore a 1 milione di euro, a esclusione di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Le stazioni appaltanti potrebbero decidere di adottare metodi e strumenti di gestione informativa anche al di fuori dei confini dell’obbligatorietà, a patto, però, che esse operino in conformità con le direttive contenute nell’Articolo 19 del Codice in merito ai “Principi e diritti digitali”. Quest’eventuale possibilità, quindi, visti i vincoli stabiliti dal legislatore, sarà difficilmente praticabile dalle stazioni appaltanti.
L’utilizzo del BIM è subordinato all’uso di piattaforme interoperabili che sfruttano formati aperti non proprietari. Questa disposizione si pone a tutela delle politiche sulla libera concorrenza per la fornitura delle tecnologie. È volta a favorire l’interscambio informativo tra le stazioni appaltanti e tutti gli stakeholder coinvolti.
A completamento dei contenuti dell’Art. 43, un Allegato fornisce disposizioni operative sull’adozione e applicazione del Building Information Modeling nell’ambito dei procedimenti di gara ad evidenza pubblica.
Tematiche principali
Le norme in materia di BIM all’interno del nuovo codice appalti aprono, quindi, due tematiche centrali:
- Ruolo centrale del BIM all’interno della PA per gli appalti di lavori pubblici
- La modalità di redazione dell’atto di organizzazione del SGBIM, che la norma dispone come integrato con i sistemi di gestione e di qualità dell’Ente e degli altri soggetti coinvolti.
Per la prima volta, dunque, si ha un quadro più preciso su come strutturare un modello di organizzazione per la gestione del BIM e ciò evita alle stazioni appaltanti di elaborare propri modelli organizzativi diversi e spesso non conformi agli standards tecnici previsti dalle normative nazionali ed internazionali. Tali direttive, pertanto, portano verso l’integrazione del BIM alle procedure dell’Ente e degli altri soggetti coinvolti, in maniera precisa e normata.
I principali attori coinvolti dal nuovo codice appalti nell’adozione di un SGBIM sono:
- Stazioni appaltanti
- Committenti privati
- Società di ingegneria e studi professionali tecnici
- Imprese di costruzione
- Gestori del cespite immobiliare
- Produttori di materiali e componenti
- Organismi di valutazione della conformità
Una specifica Prassi di Riferimento, la UNI/PdR 74/2019, guida, in modo puntuale, alla creazione del Sistema di Gestione BIM. Questa norma integra il SGBIM a quella che è la struttura del Sistema di Gestione e Qualità data dallo schema ISO 9001:2015.
Tale integrazione tra le due norme è resa indispensabile perché la politica organizzativa generale dovrà tenere conto di ogni componente che concorre alle attività operative del soggetto. Pertanto, l’intera struttura del Sistema dovrà osservare delle procedure e processi che integrino coerentemente le esigenze in relazione alle risorse, ruoli e attività gestiti dall’Ente o degli altri attori coinvolti, in maniera univoca ed efficiente.
Qualsiasi soggetto obbligato o interessato alla realizzazione di un Sistema di Gestione BIM (SGBIM) dovrà farlo conformemente a quanto previsto dalla UNI/PdR 74:2019.
Un SGBIM conforme alla norma UNI/PdR 74:2019, inoltre, può essere certificato da un organismo terzo accreditato da ACCREDIA.
Brevi cenni sul contenuto della norma PdR 74: 2019
La norma UNI/PdR 74:2019 definisce, infatti, i requisiti di un Sistema di Gestione Building Information Modeling (SGBIM) relativo ai processi di programmazione, progettazione, produzione, esercizio ed eventuale dismissione di un’opera.
La certificazione UNI/PdR 74:2019 del Gestione digitalizzato SGBIM dimostra, inoltre, che le Organizzazioni e professionisti che applicano la metodologia BIM hanno adeguate conoscenze, abilità e competenze BIM, e sappiano applicarle con sistematicità ed efficacia in un sistema di gestione aziendale.
La prassi di riferimento UNI/PdR 74:2019 fornisce gli elementi funzionali che un’organizzazione, sia essa un affidatario o un committente ed ognuno per le proprie competenze, deve avere per tenere sotto controllo, in maniera efficace ed efficiente, tutte le fasi di vita del cespite immobile.
La UNI/PdR 74:2019 è predisposta in coerenza con la ISO 9001:2015 in modo che le Organizzazioni che attuano un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) possano agevolmente integrarlo con i requisiti aggiuntivi che essa prevede.
La norma PdR 74 fa riferimento anche alle disposizioni tecniche contenute nei riferimenti normativi della serie:
- UNI 11337 – Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni
- ISO 19650 – Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all’edilizia e alle opere di ingegneria civile
La norma in questione individua, inoltre, anche tutti gli elementi di supporto necessari per implementare il sistema di gestione come, ad esempio, fornire le risorse necessarie per:
- l’istituzione
- l’attuazione
- il mantenimento
- il miglioramento continuo del sistema di gestione di un processo BIM.
La prassi definisce pure quali sono gli strumenti utili per la valutazione delle prestazioni, in particolare Audit interni a cadenza pianificata e il riesame del sistema di gestione BIM dell’organizzazione, per assicurarne la continua idoneità.
La governance delle varie Organizzazioni coinvolte nell’adozione di un SGBIM devono dimostrare leadership e impegno nei riguardi del sistema di gestione:
- assicurando che siano stabiliti la politica e gli obiettivi relativi al sistema di gestione BIM e che essi siano compatibili con il contesto e con gli indirizzi strategici dell’organizzazione;
- per assicurare l’integrazione dei requisiti del sistema di gestione BIM nei processi di business dell’organizzazione;
- assicurando la disponibilità delle risorse necessarie al sistema di gestione BIM;
- comunicando l’importanza di una gestione BIM efficace, e della conformità ai requisiti del sistema di gestione BIM;
- assicurando che il sistema di gestione BIM consegua i risultati attesi facendo partecipare attivamente, guidando e sostenendo le persone affinché contribuiscano all’efficacia del sistema;
- promuovendo il miglioramento continuo;
- fornendo sostegno agli altri pertinenti ruoli gestionali per dimostrare la loro leadership, come essa si applica alle rispettive aree di responsabilità.
La Governance dell’organizzazione deve, inoltre, assegnare le responsabilità e autorità per:
- assicurare che il sistema di gestione BIM sia conforme ai requisiti della presente prassi di riferimento;
- riferire, in particolare alla direzione, sulle prestazioni del sistema di gestione BIM e sulle opportunità di miglioramento.
L’organigramma deve includere almeno le seguenti funzioni:
- modellatore delle informazioni;
- coordinatore delle informazioni;
- gestore delle informazioni.
Ulteriore scopo del SGBIM, poi, è quello di garantire a tutti gli operatori della filiera l’applicazione di conoscenze e abilità riconosciute secondo le norme di riferimento, con:
- simulazioni in ambienti virtuali che rilevano eventuali incongruenze e con immediate verifiche di correzioni e/o modifiche
- approccio collaborativo con condivisione delle scelte tecniche
- ottimizzazione e controllo di processi, costi e gestione delle eventuali varianti
- più efficiente gestione globale degli asset, edilizio e impiantistico, semplificando lo svolgimento delle operazioni
- riduzione di ritardi e inefficienze
- visione totale sul ciclo di vita dell’opera.
Nell’era della digitalizzazione e dell’Intelligenza Artificiale, possiamo considerare senz’altro utile e indispensabile che tutti i soggetti coinvolti nell’ambito dei lavori pubblici, adottino – così come previsto dal nuovo codice appalti – un SGBIM conforme alla norma UNI/PdR 74:2019. Tutti gli operatori della filiera degli appalti pubblici e l’intera collettività ne trarranno indubbi benefici.
Articolo di Gianfranco Esposito pubblicato anche sulla pagina personale di linkedin.com/in/gianfranco-esposito-09737269
